L’inserimento delle richieste di rimborso all’interno dell’Area
Iscritto è stato semplificato relativamente alla casistica di spesa.
Sono infatti state razionalizzate le voci di spesa da selezionare e
per talune prestazioni viene ricordata la documentazione da inviare
a supporto della richiesta.
E' necessario apporre la marca da bollo sulle fatture di importo
superiore agli Euro 77,47 e qualora non vi sia , sulle stesse,
l'indicazione che "l'imposta è stata virtualmente assolta " . Ti
alleghiamo piccolo stralcio delle sanzioni nelle quali si
incorrerebbe qualora si omettesse tale obbligo:
IMPOSTA DI BOLLO
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2013 della Legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con
modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell’imposta
fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62,
ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente in euro 2,00 e in euro
16,00. Le nuove misure risultano operative già dal 26 giugno 2013
(giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. della
legge di conversione). La normativa dell’imposta di bollo (DPR
642/72) prescrive che le fatture/ricevute per importi superiori ad
Euro 77,47 siano assoggettate ad imposta di bollo mediante
applicazione di marca da bollo da Euro 1,81. In caso di
trasgressione dell’obbligo di cui sopra è prevista una sanzione
amministrativa compresa tra il 100% ed il 500% del tributo dovuto e
sono obbligati in solido al pagamento del tributo e delle eventuali
sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono,
accettano o negoziano atti o documenti non in regola con
l’assolvimento del tributo ovvero li allegano ad altri atti o
documenti. Le Compagnie di assicurazione hanno quindi facoltà, in
applicazione di quanto sopra, qualora riceva dai propri assistiti,
per il rimborso, atti o documenti privi di marca o bollo a punzone,
ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa, di presentare
tali documenti all’Ufficio del Registro. Pertanto, ai fini
dell’accettazione della documentazione per rimborso da parte dei
Fondi/ Compagnie Assicurative , l’Iscritto ha l’obbligo di
presentazione di fatture o documenti equipollenti regolarmente
assoggettati ad imposta di bollo.
Ti ricordiamo che:
le liquidazioni saranno effettuate tramite bonifico bancario; sarà
pertanto necessario inserire il codice iban del titolare della
copertura assicurativa all'interno dell'Area Iscritto del portale.
Ricordiamo altresì che sarà possibile efettuare bonifici
esclusivamente su conto corrente che abbia come intestatario o
cointestatario il titolare della copertura assicurativa (capo
nucleo).
le visite / esami specialistici devono essere prescritti dal medico
di base con l'indicazione della patologia. In mancanza di
prescrizione le fatture saranno comunque rimborsabili ma solo se
corredate dal referto, cioè una relazione redatta dallo specialista
in merito alle risultanze della visita / esame.
in caso di invio cartaceo, la documentazione medica e di spesa va
inoltrata in fotocopia e non in originale. I documenti ricevuti in
originale non verranno restituiti.
la prenotazione di visite/esami specialistici presso strutture
convenzionate deve essere comunicata alla centrale operativa per
l'autorizzazione almeno 48 ore lavorative prima della data della
visita/esame (es, visita fissata per lunedì, contatto con centrale
non oltre il mercoledi precedente. Nel caso di contatto il venerdì,
infatti, gli uffici delle strutture sanitarie il sabato e domenica
sono chiusi).
è consigliato lasciare alla centrale operativa come contatto il
numero di cellulare e non quello dell'ufficio. La centrale potrebbe
infatti chiamare oltre l'orario di lavoro o nei giorni festivi.
nel caso in cui si utilizzi il Servizio Sanitario Nazionale, non si
dovrà contattare la centrale operativa per ottenere autorizzazione
alla prestazione ma ci si dovrà recare direttamente presso la
struttura pubblica e pagare il ticket. Quest'ultimo, unitamente ad
una copia dell'impegnativa del medico di base indicante le
prestazioni e la patologia/quesito diagnostico, potrà essere inviato
a rimborso e la liquidazione sarà pari al 100% dell'importo speso,
nel limite del massimale residuo e di quanto previsto nel tuo piano
sanitario.